Passeggiare nel bosco: meno libertà di quanto si pensi
Gita in famiglia, uscita in mountain bike o cavalcata tra gli alberi: chiunque si sia trovato davanti a una sbarra o a un cartello lungo un sentiero forestale conosce bene quel momento di incertezza. Ci si vede come semplici escursionisti, ma la legge potrebbe considerarci dei trasgressori soggetti a multe tutt'altro che simboliche.
In Francia, circa il 75% delle foreste appartiene a privati, mentre il resto è di proprietà dello Stato o degli enti locali, spesso gestito dall'Office national des forêts. Tra Codice forestale, Codice dell'ambiente e ordinanze locali, le regole per muoversi nel bosco cambiano notevolmente a seconda che ci si sposti a piedi, in bicicletta, a cavallo o in auto. E certi dettagli fanno tutta la differenza.
Camminare nel bosco a piedi: una libertà con dei limiti
Per chi va a piedi, le regole sono generalmente più permissive. Nelle foreste demaniali o comunali, i sentieri sono di norma aperti alle passeggiate, salvo le zone chiaramente sbarrate per ragioni di sicurezza — come cantieri o rischio di caduta alberi — o per la protezione della fauna selvatica. Nelle foreste private non recintate, nessuna norma penale punisce il semplice fatto di attraversarle a piedi senza arrecare danni, il che spiega la tolleranza diffusa su questo punto.
Tuttavia, questo margine di libertà si è ridotto con la legge del 2 febbraio 2023 sulla recinzione degli spazi naturali. Da allora, un proprietario può vietare l'accesso alla propria foresta anche senza erigere una recinzione continua: è sufficiente una delimitazione chiara del terreno accompagnata da cartelli con scritto "proprietà privata — vietato l'ingresso". A questo si aggiungono le chiusure temporanee legate al rischio incendi o alle battute di caccia, segnalate tramite cartelli o ordinanze prefettizie.
In bici o a cavallo nel bosco: restare sui percorsi autorizzati
Non appena si abbandona la camminata a piedi, le norme si fanno più rigide. L'articolo R.331‑3 del Codice forestale vieta la circolazione di veicoli, motorizzati o meno — inclusi cavalli e biciclette — al di fuori delle vie aperte al pubblico nelle foreste demaniali. In pratica, mountain bike, gravel e cavalli devono restare sui percorsi consentiti, senza avventurarsi liberamente nel sottobosco. Vale la pena ricordare che pedalare o cavalcare fuori dai sentieri compatta il suolo e ostacola la rigenerazione delle piante giovani.
Ma come riconoscere un percorso "giusto"? Gli itinerari segnalati — come i GR o i circuiti MTB ufficiali — e le piste ampie e ben tenute sono in linea di principio percorribili, salvo cartelli che vietino esplicitamente bici o cavalli. Alcuni segnali chiariscono i diritti: il B0 riserva il passaggio ai soli pedoni; il B7b ammette pedoni, ciclisti e cavalieri escludendo qualsiasi motore. Per non trovarsi in difficoltà, meglio verificare prima di partire:
- se il percorso compare su una mappa ufficiale o in un itinerario validato dal comune o dall'ente forestale;
- se la foresta è privata, che il proprietario abbia dato il proprio consenso — spesso i club equestri e MTB locali dispongono di questi accordi;
- se nessun cartello vieta esplicitamente bici o cavalli all'ingresso del sentiero.
Auto, moto, quad: la circolazione motorizzata nel bosco e le relative sanzioni
Per i veicoli a motore — auto, moto, quad, fuoristrada, ma anche monopattini elettrici assimilati ai dispositivi di mobilità personale motorizzati — la regola stabilita dagli articoli L362‑1 e L362‑2 del Codice dell'ambiente è netta: è vietato circolare in ambiente naturale al di fuori delle strade aperte alla circolazione pubblica, anche in assenza di cartelli. Più dei tre quarti dei percorsi forestali sono del resto chiusi ai motori. Restano accessibili solo le strade carrozzabili, asfaltate o ben stabilizzate, sufficientemente larghe per un'automobile normale e prive di barriere o segnali restrittivi.
Una sbarra aperta non equivale mai a un'autorizzazione: se un cartello limita il transito all'ente forestale, ai soccorsi o agli aventi diritto, l'accesso rimane vietato al pubblico. La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che un sentiero percorribile soltanto in moto o in 4×4 non costituisce per questo una via "aperta alla circolazione pubblica". In caso di infrazione, la multa può arrivare a 135 € per circolazione o sosta su una strada forestale interdetta, e salire fino a 1.500 € per chi percorre tratti fuori dai sentieri, con l'eventuale aggiunta della sospensione della patente. Senza dimenticare che, al di fuori delle aree attrezzate, l'ente forestale non garantisce la sicurezza generale dei luoghi — soprattutto se l'utente si è avventurato dove non avrebbe potuto andare.












